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di Rimondini Simone


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Contributo Statale

Indice:

IVA AL 10% SULL'ACQUISTO DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

CONTRIBUTO IRPEF 36%

CONTRIBUTO IRPEF 55% PER POMPE DI CALORE



IVA AL 10% SULL'ACQUISTO DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

Per effetto della proroga disposta dalla legge Finanziaria per il 2008, sugli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio
a prevalente destinazione abitativa, effettuati fino al 31 dicembre 2010, si applica
l'aliquota Iva agevolata del 10 per cento.

L'aliquota agevolata è applicabile sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura
di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa
del valore complessivo della prestazione.

I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.

Si tratta di:

freccia  ascensori e montacarichi.

freccia  infissi esterni e interni.

freccia  caldaie.

freccia  video citofoni.

freccia  apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria

freccia  sanitari e rubinetteria da bagni.

freccia  impianti di sicurezza.

Su tali beni l'aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza
della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.

Esempio:

Costo totale dell'intervento 10.000 euro, di cui:

freccia  per prestazione lavorativa 4.000 euro.

freccia  costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.

Su questi 6.000 euro di beni significativi, l'Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro,
cioè sulla differenza tra l'importo complessivo dell'intervento e
quello dei beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000).

Sul valore residuo (2.000 euro) l'Iva si applica nella misura ordinaria del 20%.

Per destinazione abitativa privata si intende riferirsi alle abitazioni adibite a dimora di privati.

Non si può applicare l'Iva agevolata al 10 per cento:

freccia  ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori.

freccia  ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente.

freccia  alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell'ambito
   degli interventi finalizzati al recupero edilizio.

freccia  alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.

In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 20 per cento alla ditta principale che
successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l'Iva al 10 per cento,
se ricorrono i presupposti per farlo.

Per l'applicazione dell'agevolazione dell'Iva al 10 per cento non è necessario alcun adempimento
particolare, come invece previsto per la fruizione della detrazione Irpef del 36 per cento.

Ad esempio, non si deve inviare alcuna comunicazione al Centro Operativo di Pescara,
né è richiesto il pagamento mediante bonifico.



CONTRIBUTO IRPEF 36%



Prorogata sino al 2010 l'agevolazione Irpef del 36% per l’installazione di un nuovo climatizzatore.

Installando un climatizzatore con pompa di calore è possibile recuperare il 36% del
costo totale dell’impianto, attraverso la detrazione fiscale nella denuncia dei redditi.

Possono beneficiare dell'agevolazione:

freccia  proprietari e loro familiari conviventi;

freccia  titolari di diritti reali (nuda proprietà, uso, usufrutto, abitazione);

freccia  inquilini e comodatari (persone che usano gratuitamente la casa);

freccia  futuri acquirenti di un immobile, con compromesso registrato;

freccia  soci di cooperative in proprietà divisa e indivisa;

freccia  soci di s.s, s.a.s. e s.n.c. (società semplici, in accomandita semplice, in nome collettivo),
   nonché di imprese familiari.

I contribuenti che sostengono le spese di ristrutturazione entro il 31 dicembre 2010,
potranno far valere la detrazione Irpef del 36% con la dichiarazione dei redditi,
suddividendola in 10 rate annuali, oppure 5 per chi ha tra 75 e 80 anni di età,
3 per chi ha più di 80 anni.

Queste le operazioni da effettuare per usufruire delle DETRAZIONE IRPEF AL 36%:

1. munirsi del modulo "COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
    PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE D’IMPOSTA AI FINI IRPEF
"
    e relative istruzioni di compilazione
    (disponibili su questo sito oppure su www.agenziaentrate.it);

2. allegare:

    freccia  se proprietario, le copie delle ricevute ICI (se dovuta) dal 1997 in poi;

    freccia  se inquilino, copia del contratto d'affitto regolarmente registrato e
       dichiarazione di consenso all'installazione del proprietario;

3. compilare in ogni sua parte la "Comunicazione per la Detrazione del 36%
    ai fini Irpef" a stampatello e a lettere chiare;

4. non è obbligatorio allegare la dichiarazione di inizio attività (DIA) quando l'intervento
    rientra tra quelli per i quali la normativa edilizia locale non prevede alcun titolo abilitativo.
    (Questo è il parere dell'Agenzia a seguito di una richiesta di interpello volta a conoscere
    se era consentita la dichiarazione sostitutiva nel caso di lavori di manutenzione straordinaria,
    consistenti nella realizzazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici compresa l'installazione
    di condizionatori d'aria);

5. non bisogna effettuare la comunicazione alla ASL;

6. di comune accordo con il venditore/installatore, che deve essere un'azienda abilitata
    (pena la decadenza dell'agevolazione), identificare la data di inizio lavori
    (che deve essere naturalmente successiva alla data di spedizione della Comunicazione);

7. il modulo debitamente compilato, datato e firmato, assieme alla documentazione da allegare,
    deve essere spedito, almeno un giorno prima dell'acquisto (fa fede il timbro dell'ufficio postale),
    con raccomandata semplice in una busta che possa contenere il tutto senza piegare le pagine,
    al seguente indirizzo:

    Agenzia Entrate - Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara (PE)

8. inviata la Comunicazione di inizio lavori, effettuare l'installazione nella data stabilita e
    poi farsi rilasciare la fattura;

9. pagare la fattura con bonifico bancario da cui risultino:

    freccia  la ragione sociale e la partita Iva dell'azienda beneficiaria del bonifico;

    freccia  il proprio nome e cognome e codice fiscale;

    freccia  la causale del versamento e cioè "BONIFICO AI SENSI DELLA LEGGE N°449/97 -
       ACQUISTO CLIMATIZZATORE CON POMPA DI CALORE";

    freccia  nel caso non ci fosse l'apposito stampato, effettuare un normale bonifico a favore della
       ditta installatrice indicando nelle note tutti i dati.

N.B.: in luogo di tutta la documentazione sopra prevista (ad eccezione del modulo
per richiedere la detrazione che va comunque compilato ed inviato dopo aver barrato
le caselle relative al possesso della documentazione richiesta) nei punti 2, 4, 6 e 8 i contribuenti
possono produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con firma autenticata,
attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari.



pdf Modulo detrazione irpef

pdf Istruzioni di compilazione modulo detrazione irpef



CONTRIBUTO IRPEF 55% PER POMPE DI CALORE SOLO SE SOSTITUISCE LA FONTE DI CALORE PRIMARIA



Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione del 55% delle spese sostenute per
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale ( art. 1 comma 347 L. 296/2006)
con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia è sfruttabile solo
se l´intervento consiste nella sostituzione integrale dell´impianto preesistente di un edificio nuovo.

Se la pompa di calore è utilizzata semplicemente per integrare l’impianto esistente o
per una sostituzione parziale la detrazione non è ammissibile.

Le caratteristiche che definiscono un climatizzatore ad alta efficienza sono :

                                                  EER 3.135                 COP 3.610

Le agevolazioni non hanno limite di potenza.
L’importo massimo detraibile è di 30.000 € ed include prodotti, realizzazione impianto
e prestazioni professionali.
Non è quindi applicabile per sostituzione di impianti di condizionamento esistenti.
La sostituzione deve essere gestita da un progettista o da un tecnico abilitato che garantirà il rispetto
dei criteri, inclusi i dati di EER e COP,dichiarati dal costruttore.
Il progettista deve inviare la certificazione all’ENEA entro 90gg da fine lavori.
Il progettista deve inviare l’asseverazione, (documento che dimostra il rispetto dei requisiti),
la certificazione energetica dell’edificio, oppure il modulo di qualificazione energetica come da
schema allegato al Decreto e la scheda degli interventi effettuati come da schema allegato al decreto.
Il cliente dovrà trattenere tutte le certificazioni prodotte dal progettista, compreso la copia del bonifico
con cui ha pagato l’impianto.
Saranno tutti documenti che serviranno per la detrazione nel modello UNICO.

La precisazione è contenuta nella Risoluzione n. 458/E del 1 dicembre 2008 scaricabile qui sotto.

pdf Risoluzione n. 458/E del 1 dicembre 2008




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